1. Devono essere attuati progetti di reinserimento sociale concernenti gruppi di detenuti e di internati, la cui restrizione è condizionata da problemi comuni di carattere sociale, il cui superamento può essere decisivo per la riabilitazione dalle condotte illecite, che hanno determinato la detenzione o l'internamento.
2. Nei gruppi di detenuti e di internati di cui al comma 1 sono compresi:
a) coloro che presentano o hanno presentato e che sono ancora coinvolti, a diversi livelli, in problemi di tossicodipendenza o di alcooldipendenza;
b) coloro che vivono situazioni di disagio fisico che incide sulla loro autosufficienza, nonché di disagio psichiatrico e psicologico o di abbandono sociale;
c) coloro che appartengono all'area della immigrazione.